Disabili e malati: tutte le agevolazioni previste per l’acquisto di un’auto
Corriere della Sera del 02/06/2021
Ascensore guasto per la metro, montascale fuori uso per raggiungere il binario del treno, bus senza pedana, tram sprovvisto di elevatore, marciapiede dismesso. Capita di frequente alle persone con disabilità di trovarsi in almeno una di queste situazioni, tanto che viaggiare sui mezzi pubblici può diventare un percorso a ostacoli infinito. Forse è anche per via di questa atavica inefficienza che lo Stato riconosce agli invalidi dei benefici fiscali per l’acquisto di un’auto privata, anche se il mezzo venisse guidato da un caregiver o una badante. «L’importante è che il veicolo sia impiegato a favore delle esigenze della persona disabile, che non dovrà necessariamente trovarsi a bordo vettura in ogni tragitto» avverte Alessandro Bardini, avvocato del centro studi giuridici e politici della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish). L’Agenzia delle entrate, nello specifico, prevede una detrazione dall’Irpef pari al 19 per cento del costo sostenuto, l’Iva ridotta al 4 per cento, l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Spostarsi con i mezzi pubblici può essere molto difficile. Il sistema degli sconti favorisce l’acquisto di macchine che possono essere guidate anche da caregiver e badanti.
Chi può ottenerle
«C’è il rischio che il concessionario d’auto non applichi al cliente disabile la stessa scontistica rivolta al cliente normodotato con la scusa che già gode delle agevolazioni fiscali. A me è successo per esempio — racconta l’avvocato, che è in carrozzina a causa di un’incidente —. Ci appelliamo al buon senso e invitiamo a non discriminare i portatori di handicap o disabilità». Possono godere di questi benefici i non vedenti e i non udenti, le persone con un grave handicap psichico o mentale (rientra nella categoria chi è affetto da sindrome di Down) tale da avere l’indennità di accompagnamento e i soggetti con serie limitazioni della capacità di deambulazione o delle capacità motorie. Gli stessi familiari possono usufruire delle agevolazioni fiscali a patto che il portatore di handicap sia a loro carico (deve avere un reddito annuo che non supera i 2.840 euro o pari a 4 mila euro per i figli fino a 24 anni). Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie la realizzazione di adattamenti al sistema di guida, alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo (per esempio: pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, sedile e sportello scorrevole, sistema di ancoraggio della carrozzella) è una condizione indispensabile per poter richiedere tutti i benefici (Iva, Irpef, bollo, imposta di trascrizione).
Quali veicoli
La gamma di veicoli interessati dagli sgravi è piuttosto ampia. Si va da quelli destinati esclusivamente al trasporto di persone fino a un massimo di nove posti a quelli per uso promiscuo (cioè destinati anche per il trasporto di cose), dai sidecar ai camper. Tutti i dettagli sono sul sito dell’Agenzia delle entrate. La detrazione Irpef vale per un solo acquisto nel corso di un quadriennio e va calcolata su una spesa massima di 18.075 euro (che deve comprendere quella per la manutenzione straordinaria del veicolo). Trascorso questo tempo è possibile comprare un altro mezzo beneficiando nuovamente della riduzione del 19% dell’imposta. L’aliquota Iva anziché al 22% è applicata al 4%, senza limiti di spesa, ma solo sui veicoli con determinate cilindrate (fino a 2.000 cc se con motore a benzina, 2.800 cc se diesel; di potenza non superiore a 150 kw per i motori elettrici). Lo sconto spetta anche in caso di leasing, su optional e adattamenti (per esempio, la pedana sollevatrice e i comandi del pedale al volante) necessari alla guida, inclusi quelli realizzati sui veicoli già posseduti dal disabile, e su eventuali riparazioni. Si ha diritto all’agevolazione una volta soltanto nell’arco di quattro anni. Va invece versata la differenza d’imposta (sia dell’Irpef sia dell’Iva) se l’auto viene venduta prima dei due anni dall’acquisto. Restano salvi i benefici fiscali se la cessione dipende dal fatto che il disabile per motivi legati all’handicap ha bisogno di un altro mezzo. L’esonero dal pagamento del bollo viene applicato solo su un veicolo qualora se ne possieda più di uno. Mentre sono esclusi dall’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà i veicoli per i sordi e per i non vedenti.
Le regole per dedurre spese mediche e sussidi
L’Agenzia delle entrate prevede altri vantaggi fiscali, non solo per l’acquisto dell’auto. Innanzitutto, la famiglia con a carico un figlio disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef di ulteriori 400 euro rispetto a quella base, passando a 1.620 euro per i minori di tre anni e 1.350 euro per età pari o superiore a tre. In secondo luogo, i disabili possono dedurre interamente dal reddito spese mediche «generiche» (per i medicinali per esempio) e per l’assistenza specifica (relative a prestazioni infermieristiche, di riabilitazione, attività di rianimazione e di terapia occupazionale). Usufruiscono inoltre della detrazione Irpef del 19% e dell’Iva al 4% sull’acquisto di mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento (quali trasporto in ambulanza, poltrone specifiche, arti artificiali, costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche, adattamento ascensore), sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici e di biciclette elettriche a pedalata assistita. Lo sconto Irpef si applica poi sui servizi di interpretariato per i sordi, sull’assistenza personale dei non autosufficienti (su un importo fino a 2.100 euro e solo per i redditi non superiori a 40 mila euro) e sul cane guida. Invece per protesi e attrezzature sanitarie è valido solo sull’importo che eccede 129,11 euro.